PENALE AMMINISTRATIVO
FEB28
Violazione misure restrittive UE

La violazione delle misure restrittive dell’Unione europea diventa reato

(presupposto della responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001).


Con il presente documento s’intende fornire una breve disamina del contenuto del D. Lgs. n. 30 dicembre 2025, n. 211.

1. Premessa: la violazione delle sanzioni UE come “sfera di criminalità”

Con il D. Lgs. n. 30 dicembre 2025, n. 211, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026, in vigore dal 24 gennaio 2026, il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2024/1226, intervenendo altresì sul codice penale e sul D. Lgs. n. 231/2001, estendendo il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

La direttiva si fonda sulla decisione (UE) 2022/2332, con la quale il Consiglio ha qualificato la violazione delle misure restrittive dell’Unione quale “sfera di criminalità” ai sensi dell’art. 83, par. 1, TFUE.

Si tratta di un passaggio importante: per la prima volta, l’inosservanza delle misure restrittive UE diventa un nuovo reato europeo vigente in tutti gli Stati membri.

La scelta si colloca chiaramente nel contesto delle sanzioni adottate nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Essa risponde a un’esigenza di effettività: la frammentazione sanzionatoria tra Stati membri – spesso limitata a presidi amministrativi – aveva infatti evidenziato significativa disomogeneità applicativa e un conseguente deficit di deterrenza.

L’Unione europea, nel qualificare tali violazioni come ambito di criminalità, ha valorizzato tre elementi:

  1. la natura transnazionale delle operazioni economiche e finanziarie coinvolte;
  2. la sofisticazione delle tecniche elusive (società schermo, titolari effettivi occulti, triangolazioni commerciali);
  3. la necessità di strumenti investigativi e ablatori tipici del diritto penale.
2. La scelta italiana: inserimento nel codice penale e bene giuridico tutelato

Il legislatore italiano ha introdotto nel Libro II, Titolo I del codice penale il nuovo Capo I bis, rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, in cui sono previsti gli artt. da 275 bis a 275 decies c.p.

La collocazione sistematica è significativa.

La violazione delle misure restrittive UE non viene ricondotta nell’ambito dei reati economici o finanziari in senso stretto, bensì tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

Il bene giuridico protetto non è, dunque, solo l’ordine economico o il corretto funzionamento dei mercati, ma l’attuazione della politica estera e della sicurezza comune dell’Unione, considerate parte integrante dell’ordinamento costituzionale italiano.

Le norme introdotte puniscono una serie di condotte poste a favore di una ‘persona, entità od organismo designati’ ovvero una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell’Unione europea.

3. Le nuove fattispecie incriminatrici: struttura e tecnica normativa
3.1 L’art. 275 bis c.p.: violazione delle misure restrittive dell’UE.

L’art. 275 bis contiene la fattispecie principale e punisce la violazione di obblighi o divieti imposti da misure restrittive dell’Unione o da norme nazionali di attuazione.

La struttura è ampia e ricomprende:

  • la messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche a persone “designate”, che possono essere persone fisiche o giuridiche, enti governativi e organizzazioni, assoggettate a sanzioni UE;
    Per ‘fondi’ si intendono attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri:
    • contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
    • depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
    • titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, compresi certificati rappresentativi di titoli, certificati di deposito e warrant;
    • interessi, dividendi o altri redditi o valori derivanti o generati da attività;
    • crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
    • lettere di credito, polizze di carico, contratti di vendita;
    • documenti attestanti quote di proprietà di fondi o risorse finanziarie;
    • cripto-attività.

    Per 'risorse economiche' si intendono attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
  • il mancato congelamento di fondi o risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone o entità designate;
  • il commercio di beni o servizi la cui importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto sia vietato o limitato da misure restrittive;
  • la fornitura di servizi finanziari o di assistenza tecnica vietati.

La sanzione prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 500.000.

3.2. L’art. 275 ter c.p.: Elusione delle misure restrittive dell’Unione europea.

L’art. 275 ter punisce chiunque partecipa consapevolmente e deliberatamente ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure restrittive.

Si tratta di una norma di chiusura volta a colpire tutte quelle operazioni che, pur non violando direttamente un divieto, sono finalizzate a aggirarlo (es. triangolazioni attraverso paesi terzi non soggetti a sanzioni, occultamento della reale destinazione dei beni o del titolare effettivo).

La sanzione è la stessa prevista dall’art. 275 bis.

3.3 L’art. 275 quater c.p.: violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività.

La norma punisce chi, avendo ottenuto un’autorizzazione in deroga alle misure restrittive, ne viola le condizioni o le prescrizioni.

Si pensi alle autorizzazioni rilasciate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) per il rilascio di fondi destinati a spese primarie o legali.

3.4. L’art. 275 quinquies c.p.: violazione colposa.

Si tratta di un’innovazione di estremo rilievo.

Nello specifico è previsto il delitto di “Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea” per chi, in violazione di misure restrittive, non per dolo ma per colpa grave, importa, esporta, vende, acquista, trasferisce, transita o trasporta beni o presta servizi di assistenza tecnica o finanziaria o altri servizi vietati o limitati da tali misure.

È punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Viene quindi sanzionata anche la condotta negligente o imperita nell’esecuzione dei controlli soggettivi (screening delle controparti) o oggettivi (classificazione doganale dei beni).

Tale previsione impone agli operatori economici e agli enti finanziari l’adozione di procedure di due diligence particolarmente rigorose.

4. Confisca e misure interdittive

Il nuovo Capo I bis prevede regimi di confisca particolarmente severi.

Oltre alla confisca obbligatoria del prodotto o del profitto del reato (art. 275 decies), è prevista la confisca per equivalente e la confisca allargata in caso di sproporzione tra patrimonio e reddito.

Inoltre, la condanna per tali delitti comporta l’applicazione di pene accessorie interdittive, come l’interdizione dai pubblici uffici, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di accesso a contributi o finanziamenti pubblici.

5. I riflessi sulla responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001

Il D. Lgs. n. 211/2025 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-septiesdecies, rubricato “Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea”.

I delitti previsti dal nuovo Capo I bis del codice penale sono stati dunque inseriti tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Si tratta di un ampliamento del catalogo estremamente impattante per le società che operano sui mercati internazionali.

La sanzione pecuniaria per l’ente può arrivare fino a 800 quote.

Oltre alla sanzione pecuniaria, sono previste pesanti sanzioni interdittive (da sei mesi a due anni), tra cui l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la revoca di autorizzazioni o licenze.

La previsione del reato colposo (art. 275 quinquies c.p.) rende l’adeguamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo una necessità impellente.

Le società devono implementare o aggiornare i propri Modelli 231 prevedendo:

  • Procedure di Export Control: mappatura dei beni e dei paesi a rischio;
  • Procedure di Screening: verifica costante dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) inseriti nelle liste sanzionatorie (Consolidated Financial Sanctions List dell’UE);
  • Due Diligence sul Titolare Effettivo: tecniche di "look through" per identificare chi controlla realmente la controparte;
  • Meccanismi di escalation e blocco preventivo dei pagamenti o delle spedizioni in caso di "hit" positivi nei controlli.

L’esimente prevista dall’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 (efficace attuazione del Modello) sarà l’unico strumento per l’ente per evitare la responsabilità a fronte di violazioni commesse da apicali o sottoposti.

6. Conclusioni

L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 211/2025 segna un cambio di paradigma: la compliance sanzionatoria non è più solo una questione di gestione del rischio amministrativo o reputazionale, ma un presidio fondamentale per prevenire la responsabilità penale dei singoli e degli enti.

La complessità e la mutevolezza dei pacchetti sanzionatori dell’Unione richiedono un approccio dinamico e professionale alla materia, non potendosi più limitare a verifiche formali o sporadiche.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per supportare l’aggiornamento dei Modelli 231 alla luce delle nuove disposizioni.


Avv. Rossana Lugli



Contatti