12 MAGGIO 2023 BY Avvocata Rossana Lugli
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, 27.02.2023,
n. 8476) ha finalmente fatto chiarezza sul punto.
Tale sentenza ha ribaltato le precedenti sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello
di Firenze (alle quali aveva aderito anche il Procuratore Generale presso la Corte di
della Cassazione), che avevano condannato i membri del Consiglio di
Amministrazione in relazione all’infortunio occorso ad un lavoratore investito da un
carrello elevatore, per il reato di lesioni colpose con violazione delle norme in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nella fattispecie, il Consiglio di Amministrazione aveva delegato ad uno dei suoi
componenti sia ‘il potere di sovrintendere alla gestione e al coordinamento degli
impianti produttivi’ sia, ‘in generale, i poteri e le responsabilità relativi all’osservanza
e all’applicazione delle norme in materia di sicurezza’.
Tale delega per i giudici di primo e di secondo grado non aveva liberato gli altri
membri del Consiglio di Amministrazione, essendo priva dei requisiti richiesti dalla
legge per la sua validità, in particolare non prevedendo un’illimitata facoltà di spesa.
Inoltre era emerso che il dipendente non aveva ricevuto la necessaria formazione e
nello stabilimento era assente la necessaria segnaletica orizzontale e verticale.
Motivi per cui era quindi stato ritenuto assente il controllo del Consiglio di
Amministrazione sull’operato dell’Amministratore Delegato.
Tali conclusioni sono state ribaltate dalla Corte di Cassazione che ha colto l’occasione
per fare chiarezza sulla differenza, importantissima in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro, tra la delega di funzioni conferita ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 81/2008 (Testo
Unico sulla sicurezza) e delega di gestione disciplinata dall’art. 2381 del codice
civile.
La prima delle due comporta il trasferimento dal datore di lavoro ad altro soggetto di
alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica, con conseguente riduzione e
mutazione dei doveri e poteri in capo al delegante.
Tale delega richiede per la sua validità alcuni requisiti specifici:
- deve essere conferita ad un soggetto competente in materia;
- deve essere scritta e riportare data certa;
- deve essere accettata per iscritto dal delegato e resa pubblica;
- deve prevedere un’autonomia di spesa adeguata alle funzioni;
- devono essere conferiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo propri
della funzione delegata.
La delega di funzioni non ha portata completamente liberatoria per il datore di lavoro
delegante, che deve individuare un soggetto dotato delle competenze e professionalità
necessarie (senza tuttavia che possano essere sindacate le singole scelte) e soprattutto
ha l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite.
Diversamente, la delega di gestione prevista dall’art. 2381 c.c. consente nelle
organizzazioni complesse di ripartire le attribuzioni e le responsabilità tra diversi
soggetti, ed è preordinata ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione
gestoria ed al contempo la specializzazione delle funzioni.
Si tratta della delega con cui il Consiglio di Amministrazione attribuisce alcune delle
sue funzioni ad uno o più dei suoi componenti, indicando in modo chiaro e preciso il
contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.
Anche questa delega ha alcuni requisiti specifici, in particolare:
- deve essere autorizzata dai soci o prevista dallo statuto sociale;
- il contenuto deve essere esaustivo e dettagliato;
- l’amministratore delegato deve riferire al Consiglio di Amministrazione almeno
ogni sei mesi.
La delega gestoria comporta il trasferimento a titolo originario dell’intera funzione
datoriale in materia di sicurezza sul lavoro.
Una volta conferita, sul Consiglio di Amministrazione permane soltanto la facoltà di
impartire direttive e avocare atti compresi nella delega, nonché l’obbligo di svolgere
un controllo sull’andamento complessivo, non specifico, della gestione.
Diversamente da quanto accade con la delega di funzioni ex art.16 del Testo Unico
sulla sicurezza, per cui il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di vigilanza
sull’operato dei soggetti delegati; nella delega di gestione ex art. 2381 del codice civile
il Consiglio di Amministrazione ha il potere/dovere di intervento soltanto nel caso in
cui venga a conoscenza di fatti pregiudizievoli non adeguatamente governati.
In termini più precisi, in caso di delega gestoria, i membri del Consiglio di
Amministrazione potranno essere ritenuti responsabili per il delitto di lesioni colpose
derivanti dalla violazione delle norme sulla prevenzione di infortuni sul lavoro soltanto
se essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2932
c.c.).
Infine, la Suprema Corte sottolinea che la differenza tra delega di funzioni e delega di
gestione rileva anche per quanto riguarda il potere di spesa.
Infatti, mentre nella disciplina dettata per la delega di funzioni dall'art. 16 D.Lgs. n.
81/2008, il conferimento del potere di spesa è requisito essenziale, nella disciplina
della delega gestoria rilasciata ad un soggetto investito della funzione datoriale e dei
relativi poteri ivi compreso quello di spesa, non vi è analogo riferimento.
Non si può dunque - come invece avevano concluso il Tribunale e la Corte d’Appello -
escludere la portata liberatoria della delega gestoria in materia di sicurezza solo perché
non disciplina un autonomo (o illimitato) potere di spesa in capo al delegato.
Invero l’errore - in cui spesso incorre la giurisprudenza, come ammesso nella stessa
sentenza in commento - è dovuto alla confusione tra la delega di funzioni e le deleghe
gestorie.
Si tratta, come si comprende, di una pronuncia molto importante non solo perché
chiarisce i termini ed il contenuto delle deleghe in materia prevenzionistica, ma
anche perché costituisce la base per l’attribuzione di responsabilità tra i
componenti del Consiglio di Amministrazione rispetto agli infortuni sul lavoro
occorsi in violazione delle norme sulla sicurezza.
A questo riguardo, come rilevato dalla Suprema Corte, assume importanza
determinante e si raccomanda la massima attenzione rispetto il testo dei verbali del
Consiglio di Amministrazione, il testo delle delibere consiliari di conferimento dei
poteri gestori, così come il testo dell’atto di conferimento della delega di funzioni in
ambiti limitati senza limiti di spesa