SENTENZE
MAG12

Infortunio sul lavoro all' interno dello stabilimento di una società: chi è il responsabile?

12 MAGGIO 2023 BY Avvocata Rossana Lugli

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, 27.02.2023, n. 8476) ha finalmente fatto chiarezza sul punto.

Tale sentenza ha ribaltato le precedenti sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello di Firenze (alle quali aveva aderito anche il Procuratore Generale presso la Corte di della Cassazione), che avevano condannato i membri del Consiglio di Amministrazione in relazione all’infortunio occorso ad un lavoratore investito da un carrello elevatore, per il reato di lesioni colpose con violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella fattispecie, il Consiglio di Amministrazione aveva delegato ad uno dei suoi componenti sia ‘il potere di sovrintendere alla gestione e al coordinamento degli impianti produttivi’ sia, ‘in generale, i poteri e le responsabilità relativi all’osservanza e all’applicazione delle norme in materia di sicurezza’.

Tale delega per i giudici di primo e di secondo grado non aveva liberato gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, essendo priva dei requisiti richiesti dalla legge per la sua validità, in particolare non prevedendo un’illimitata facoltà di spesa.
Inoltre era emerso che il dipendente non aveva ricevuto la necessaria formazione e nello stabilimento era assente la necessaria segnaletica orizzontale e verticale.
Motivi per cui era quindi stato ritenuto assente il controllo del Consiglio di Amministrazione sull’operato dell’Amministratore Delegato.

Tali conclusioni sono state ribaltate dalla Corte di Cassazione che ha colto l’occasione per fare chiarezza sulla differenza, importantissima in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, tra la delega di funzioni conferita ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) e delega di gestione disciplinata dall’art. 2381 del codice civile.

La prima delle due comporta il trasferimento dal datore di lavoro ad altro soggetto di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri e poteri in capo al delegante.

Tale delega richiede per la sua validità alcuni requisiti specifici:
- deve essere conferita ad un soggetto competente in materia;
- deve essere scritta e riportare data certa;
- deve essere accettata per iscritto dal delegato e resa pubblica;
- deve prevedere un’autonomia di spesa adeguata alle funzioni;
- devono essere conferiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo propri della funzione delegata.

La delega di funzioni non ha portata completamente liberatoria per il datore di lavoro delegante, che deve individuare un soggetto dotato delle competenze e professionalità necessarie (senza tuttavia che possano essere sindacate le singole scelte) e soprattutto ha l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Diversamente, la delega di gestione prevista dall’art. 2381 c.c. consente nelle organizzazioni complesse di ripartire le attribuzioni e le responsabilità tra diversi soggetti, ed è preordinata ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria ed al contempo la specializzazione delle funzioni.
Si tratta della delega con cui il Consiglio di Amministrazione attribuisce alcune delle sue funzioni ad uno o più dei suoi componenti, indicando in modo chiaro e preciso il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.

Anche questa delega ha alcuni requisiti specifici, in particolare:
- deve essere autorizzata dai soci o prevista dallo statuto sociale;
- il contenuto deve essere esaustivo e dettagliato;
- l’amministratore delegato deve riferire al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi.

La delega gestoria comporta il trasferimento a titolo originario dell’intera funzione datoriale in materia di sicurezza sul lavoro.
Una volta conferita, sul Consiglio di Amministrazione permane soltanto la facoltà di impartire direttive e avocare atti compresi nella delega, nonché l’obbligo di svolgere un controllo sull’andamento complessivo, non specifico, della gestione.
Diversamente da quanto accade con la delega di funzioni ex art.16 del Testo Unico sulla sicurezza, per cui il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di vigilanza sull’operato dei soggetti delegati; nella delega di gestione ex art. 2381 del codice civile il Consiglio di Amministrazione ha il potere/dovere di intervento soltanto nel caso in cui venga a conoscenza di fatti pregiudizievoli non adeguatamente governati.

In termini più precisi, in caso di delega gestoria, i membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere ritenuti responsabili per il delitto di lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme sulla prevenzione di infortuni sul lavoro soltanto se essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2932 c.c.).

Infine, la Suprema Corte sottolinea che la differenza tra delega di funzioni e delega di gestione rileva anche per quanto riguarda il potere di spesa.

Infatti, mentre nella disciplina dettata per la delega di funzioni dall'art. 16 D.Lgs. n. 81/2008, il conferimento del potere di spesa è requisito essenziale, nella disciplina della delega gestoria rilasciata ad un soggetto investito della funzione datoriale e dei relativi poteri ivi compreso quello di spesa, non vi è analogo riferimento. Non si può dunque - come invece avevano concluso il Tribunale e la Corte d’Appello - escludere la portata liberatoria della delega gestoria in materia di sicurezza solo perché non disciplina un autonomo (o illimitato) potere di spesa in capo al delegato.
Invero l’errore - in cui spesso incorre la giurisprudenza, come ammesso nella stessa sentenza in commento - è dovuto alla confusione tra la delega di funzioni e le deleghe gestorie.

Si tratta, come si comprende, di una pronuncia molto importante non solo perché chiarisce i termini ed il contenuto delle deleghe in materia prevenzionistica, ma anche perché costituisce la base per l’attribuzione di responsabilità tra i componenti del Consiglio di Amministrazione rispetto agli infortuni sul lavoro occorsi in violazione delle norme sulla sicurezza.

A questo riguardo, come rilevato dalla Suprema Corte, assume importanza determinante e si raccomanda la massima attenzione rispetto il testo dei verbali del Consiglio di Amministrazione, il testo delle delibere consiliari di conferimento dei poteri gestori, così come il testo dell’atto di conferimento della delega di funzioni in ambiti limitati senza limiti di spesa





Avvocata Rossana Lugli



Contatti