19 OTTOBRE 2023 BY Avvocato Francesco Laruffa
Con la sentenza 583/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari, in accoglimento di ricorso promosso da Laruffa Bottinelli Avvocati associati, segna un importante arresto in tema di imposta sulle installazioni pubblicitarie esposte oltre i tre mesi: in assenza del presupposto, l’imposta non può richiedersi per l’intero anno, ancorché l’installazione – poi cessata – si sia protratta per più di tre mesi.
Se, in corso d’anno, è venuto meno il titolo dell’installazione, non può in altri termini chiedersi l’imposta che si renderebbe dovuta per tutto l’anno.
Che la tariffa vada frazionata per le sole installazioni di durata inferiore ai tre mesi, come prevede l’art. 12, comma 2, d.lgs. 507/93, non implica, al contrario, che l’imposta possa commisurarsi all’intero anno in tutti gli altri casi, e anche quando l’installazione cessi anzitempo (la convenzione tra società e Comune era terminata di diritto il 20 aprile 2020). Manca infatti il presupposto, e le norme sulla base imponibile devono essere coerenti con la disciplina di esso, pena la violazione dei princìpi di capacità contributiva e uguaglianza: l’imponibile non può infatti commisurarsi a un presupposto inesistente.
Si tratta di una decisione importante per le imprese del settore – conforme peraltro agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale – perché supera la posizione (granitica) dei Comuni, secondo cui, per installazioni oltre i tre mesi, l’imposta andrebbe sempre calcolata con riferimento all’intera annualità.
Se ne attendono sviluppi, essendo peraltro ancora numerose le norme tributarie – anche di altri tributi – che disciplinano la commisurazione dell’imponibile, o dell’imposta, in maniera non coerente con il presupposto.