Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6149 del 30 luglio 2026, ha offerto un importante chiarimento in materia di verifica dell'anomalia delle offerte nelle concessioni di servizi: la discrezionalità tecnica dell'amministrazione, per quanto ampia, non può prescindere da un'istruttoria completa e approfondita. In caso contrario, il giudice non può colmare le lacune con valutazioni proprie, ma deve annullare l'aggiudicazione e restituire il procedimento all'amministrazione.
Il caso riguardava la gara per l'affidamento quinquennale dei servizi museali integrati presso Villa Adriana e Villa d'Este (accoglienza, bookshop, audioguide, prenotazioni, visite guidate, attività didattiche e biglietteria). La seconda classificata, concessionaria uscente, aveva impugnato l'aggiudicazione contestando la mancata considerazione, nell'offerta del raggruppamento vincitore, dei costi del personale addetto al servizio di visite guidate.
Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso, ritenendo sostanzialmente condivisibile l'operato della stazione appaltante. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha riformato la sentenza, cogliendo un profilo decisivo: il giudice di prime cure aveva fondato il rigetto delle censure su elementi che non avevano formato oggetto della verifica amministrativa. In particolare, la stazione appaltante si era concentrata quasi esclusivamente sulla componente dei ricavi, senza mai approfondire le modalità organizzative del servizio di visite guidate, le figure professionali impiegate, l'imputazione dei relativi costi e la loro incidenza sull'equilibrio economico-finanziario complessivo.
Il principio affermato dalla sentenza è chiaro: anche nelle concessioni di servizi, caratterizzate da un più ampio margine di discrezionalità tecnica, il giudizio di anomalia non può essere svolto "a metà". L'amministrazione deve verificare che tutte le attività proposte trovino adeguata copertura economica e che l'offerta si presenti complessivamente equilibrata. Non è ammissibile, cioè, un'offerta che faccia affidamento su introiti derivanti da altre concessioni per coprire i costi di quella per cui si concorre.
La pronuncia offre un utile monito anche in tema di clausola sociale. Il Consiglio di Stato ha ricordato che l'obbligo di riassorbimento del personale uscente va interpretato in termini elastici, nel bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela del lavoro, ma ha chiarito che, ove dall'offerta tecnica emergano figure professionali da impiegare nel servizio, l'aggiudicatario dovrà assicurare priorità al riassorbimento del personale già operante.
In conclusione, la sentenza rappresenta un importante richiamo per le stazioni appaltanti: la discrezionalità tecnica non è una "zona franca" sottratta al controllo giudiziale, ma presuppone un'istruttoria completa e approfondita. Laddove questa manchi, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, ma deve annullare l'aggiudicazione e restituire il procedimento. Un principio destinato a trovare applicazione in tutti i settori delle concessioni di servizi pubblici.
Dott.ssa Eleonora Laruffa