SENTENZE
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Carta di credito, furto di credenziali: il consumatore deve essere risarcito. Commento alla sentenza n. 305/2023 del Giudice di Pace di Milano.

2 MARZO 2023 BY Avvocata Sara Guenzati

Con la sentenza in commento, pubblicata in data 18 gennaio 2023, il Giudice di Pace di Milano ha affermato un importante principio: ove il consumatore abbia adempiuto all’obbligo di cui all’art. 7 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 11/2020, comunicando senza indugio al prestatore di servizi di pagamento l’uso non autorizzato della carta, e non vi siano prove in ordine al contegno negligente dello stesso, l’ente emittente è tenuto a risarcire il danno conseguente alle condotte fraudolente.

Nella specie si trattava di un’azione proposta dalla titolare di una carta di credito, vittima di una complessa truffa, realizzata mediante sms e telefonate apparentemente provenienti dalla società emittente, che la avvertivano dell’esecuzione di transazioni non autorizzate mediante la stessa, invitandola a disinstallare l’applicazione e attendere l’invio di una nuova carta.

Il Giudice di Pace, aderendo alle richieste difensive di Laruffa Bottinelli Avvocati Associati, ha richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale l’onere di dimostrare che l’operazione, posta in essere illecitamente dal terzo, è stata comunque effettuata correttamente e che non v’è stata anomalia che abbia consentito la fraudolenta operazione, grava, per l’appunto, sulla banca (Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9721). Non grava, dunque, sull’utilizzatore l’onere di dimostrare di non aver ceduto ad alcuno la tessera o le credenziali, come richiedeva la società emittente in esito alla richiesta risarcitoria, posto che, in ragione delle norme di cui al D.Lgs. n. 11/2020, è onere dell’istituto finanziario dimostrare la riconducibilità dell’operazione al cliente e non al terzo.

Ciò, ad avviso della più recente giurisprudenza di merito, anche allorquando sia attivo il doppio livello di sicurezza rappresentato dal dispositivo a pin variabile denominato OTP, che, come è accaduto nella presente fattispecie, è suscettibile di essere aggirato e non appare, comunque, sufficiente a liberare l’ente emittente dalla propria responsabilità contrattuale.

Avvocata Sara Guenzati



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